Parti di pertinenza esterne: sono modificabili?

Quante volte un proprietario di casa dopo aver investito un capitale significativo per l’acquisto dell’immobile, magari pagando un mutuo per molti anni, si trova con le mani legate rispetto alla possibilità di apportare modifiche all’immobile stesso per mille cavilli legali. Casa propria, di fatto, non lo è, ciascuno non può fare in casa sua quello che vuole, pur sempre rispettando la sicurezza, naturalmente, dello stabile.

Già solo alzare un muro interno o aprire una finestra anche se con lavori fatti a regola d’arte in piena conformità, comporta problemi e complicazioni enormi che spesso si concludono con l’impossibilità di eseguire le modifiche desiderate per fruire al meglio del proprio investimento. E’ stato eclatante e per certi versi vergognoso il fatto che una donna molto anziana che ha subito il terremoto in Centro Italia, dopo sacrifici dei figli per costruirle una casetta in legno al posto del container dov’era costretta a vivere con mille disagi, è stata costretta dallo stesso Stato a lasciare tale casetta solo perché non era stato richiesto il nulla osta ambientale. Nessun commento, il fatto si commenta da solo.

Tornando, però, al quesito oggetto di queste righe, ci occupiamo nello specifico dei balconi di alloggi di un condominio, definiti per legge parti di pertinenza dell’immobile stesso. Negli stabili con un po’ di anni sulle spalle, si verifica che le ringhiere dei balconi siano di altezza inferiore a quella che è negli stabili di nuova costruzione, un cambiamento che origina da una necessità di incrementare la sicurezza di chi si affaccia dalla ringhiera o della balaustra.

Il proprietario dell’immobile può modificare tale altezza sostituendo la ringhiera stessa adeguandola ad un’altezza che permetta la maggiore sicurezza? Verissimo che il balcone è pertinenza dell’immobile ma è altrettanto vero che il balcone si affaccia sull’esterno e che fa parte integrante dell’estetica del condominio, quindi esistono motivi per ritenere che la libertà di modifica sia limitata dall’interesse più generale del condominio.

Allora, si può modificare?

All’interno del proprio balcone si possono mettere piante, tende, unità centrale dell’impianto di climatizzazione, mobili per tenere attrezzi, scope e quant’altro in armadi specifici per l’esterno senza necessità di autorizzazione alcuna, purché sia rispettata l’estetica e il decoro del condominio, naturalmente. Anche per le tende da sole si deve rispettare il regolamento di condominio, potendo installare tende omogenee nello stile e nel colore secondo quanto previsto dal regolamento stesso.  Nonostante i mille vincoli, il proprietario dell’alloggio ha la facoltà di modificare l’altezza della ringhiera, purché, come stabilisce la legge, questo non crei pregiudizio alla stabilità dell’edificio, alla sicurezza ed al decoro dello stesso.

Le ringhiere sono una parte integrante della proprietà privata, quindi una modifica nel senso dell’altezza delle stesse deve essere considerato un lavoro legittimo nell’incremento della sicurezza , sempre purché non contrasti con l’estetica e il decoro dello stabile, a cui il condominio non può opporsi. Peraltro non necessita nemmeno un’autorizzazione preventiva dell’assemblea ma si consiglia sempre di cercare di evitare i contrasti tra condomini semplicemente portando all’attenzione dei condomini la necessità di tale lavoro, motivandolo debitamente.

I condomini comprenderanno e, dal momento che non comporta per loro alcun esborso in ogni caso, e neppure va ad intaccare in nessun modo loro interessi, non avranno problemi ed obiezioni rispetto a tale cambiamento nella propria pertinenza. E’ comunque opportuno almeno avvisare l’Amministratore Condominiale di questa azione, il quale, conoscendo le leggi, non avrà nulla da obiettare. Almeno in questo caso, quindi, il proprietario ha la libertà di usare e modificare le proprie pertinenze senza troppe complicazioni e autorizzazioni complicate e farraginose come spesso è nel nostro Paese.