A chi spetta pagare l’Ici in caso di separazione legale dei coniugi?

Secondo la Corte di Cassazione l’obbligo di pagare l’ICI è del proprietario della casa.

Quando avviene una separazione tra i coniugi, normalmente la casa di abitazione viene assegnata alla moglie, se vi sono dei figli minori. Questo per evitare ai minori il trauma di doversi trasferire in un’abitazione diversa e quindi in un ambiente estraneo, certamente diverso da quello dove prima abitavano. Tuttavia questa assegnazione ha provocato notevoli problemi per quanto riguarda il pagamento dell’imposta Ici, soprattutto quando l’appartamento, assegnato in uso alla moglie, è di proprietà del solo marito. Secondo una parte della giurisprudenza, nel recente passato il soggetto che era obbligato a pagare l’Ici per la casa assegnata era il coniuge assegnatario, che aveva il godimento esclusivo dell’immobile.

Su tale argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l’Ici è un’imposta sul patrimonio che, pertanto, grava sul proprietario, a prescindere da chi abbia il godimento esclusivo dell’appartamento. In sostanza l’assegnatario dell’appartamento viene considerato come l’inquilino nella locazione, dove l’Ici viene pagata dal proprietario locatore.

Su questo chiarimento è intervenuta la Cassazione, che ha emesso la sentenza n.24486/08, affermando che il coniuge separato ed assegnatario della casa coniugale (di proprietà del marito), non è da considerarsi soggetto passivo dell’Ici. Pertanto, come tale, non è tenuto a pagare l’imposta comunale sugli immobili, in luogo del coniuge (marito) proprietario dell’immobile.

La considerazione sulla quale si basa la motivazione della sentenza è che l’assegnazione della casa coniugale integra un atipico “diritto di godimento” e non un diritto reale. Infatti, in capo al coniuge assegnatario, non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto di godimento previsti dalla norma che regola l’Ici e che danno obbligo al pagamento della predetta imposta .

Pertanto l’Ici è dovuta dal proprietario dell’appartamento, assegnato all’altro coniuge. Nel caso in cui l’appartamento appartenga ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi è obbligato a pagare la metà dell’Ici dovuta come prima casa.