Novità dal fronte Compravendita e Fisco. Secondo l’articolo 60-bis, comma 3-bis, del DPR n. 633/1972, sia l’acquirente che il venditore devono dichiarare il prezzo giusto e sono entrambi i diretti responsabili per il pagamento dell’imposta attinente alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, oltre che della relativa sanzione, nel caso che l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. Quindi, nel caso non sia stato dichiarato il giusto prezzo.
Il venditore che eventualmente non effettua ciò regolarmente può normalizzare la violazione pagando la maggior imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Inoltre, entro lo stesso termine, il venditore che ha pagato la sanzione, presenta all’ufficio competente copia dell’attesto del pagamento e delle fatture che provano l’avvenuta regolarizzazione.
Possiamo finire coll’affermare che l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il venditore e l’acquirente sono ENTRAMBI responsabili per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto.
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