L’Accollo del mutuo. Conviene?

Chiariamo subito una concetto: intervenire nel pagamento durante la vita del mutuo corrisponde esattamente ad iniziare un nuovo mutuo di importo e durata uguali a quelli residui del finanziamento in essere.

ESEMPIO: prendiamo in considerazione un mutuo di 20 anni a tasso fisso del 5% inizialmente di 100.000 Euro, con una rata di 659,96 Euro. Supponiamo di accollarcelo dopo 8 anni, quando il capitale residuo sarà diventato di  71.355 euro. Questo diventerà il debito da rimborsare nei restanti 12 anni, sempre con una rata di 659,96 Euro

Se ipotiziamo invece di chiedere un nuovo mutuo di 71.355 allo stesso tasso del 5% con durata di 12 anni, Scopriremo che la rata ammonta a… 659,96 Euro!

E i due piani di ammortamento saranno perfettamente sovrapponibili.

 

Un vantaggio però c’è! Infatti accollandosi il mutuo non andranno sostenute le spese di apertura del finanziamento. Il beneficio non è trascurabile perché un mutuo da 100.000 Euro porta con sé costi nell’ordine dei 3.000 Euro.

Molte banche pretendono tuttavia una commissione di subentro anche per l’accollo. La spesa può arrivare all’1% del debito residuo, ovvero 1.000 Euro per un mutuo di 100.000. Quindi, con la carte alla mano, vanno fatti precisi calcoli per valutare la convenienza o meno dell’accollo.

Nelle considerazioni bisognerà anche tenere conto delle limitazioni insite nell’accollo di un debito preconfezionato.
L’importo massimo utilizzabile è quello del capitale residuo, la durata non è modificabile e la tipologia di mutuo potrebbe non corrispondere a quella che si predilige.  Attenzione perciò a non accettare frettolosamente di accollarsi il mutuo nella proposta di acquisto.
Altrimenti cambiare idea potrebbe costare caro, perché il venditore pretenderà in quel caso il rimborso delle eventuali penali di estinzione anticipata, altrimenti a suo carico.

ATTENZIONE: per tutelarvi, il consiglio è di specificare per iscritto nella proposta di acquisto che ci si riserva la facoltà di decidere successivamente se approvare o rifiutare l’accollo del mutuo. Infatti, prima di accettarlo, conviene farsi dare una copia del contratto di mutuo per verificarne le condizione ed effettuare tutti i conteggi del caso.

Se si decide per l’accollo bisognerà accertare che il venditore sia in regola con i pagamenti e conoscere l’esatto ammontare del debito rimanente. Ovviamente nulla farà più fede di una dichiarazione da parte della banca creditrice.

L’importo del debito residuo dovrà quindi essere detratto dal saldo prezzo.

Il venditore sarà altresì tenuto a rimborsare all’acquirente i cosiddetti dietimi, ovvero la quota interessi maturati ogni giorno sul mutuo, per il periodo intercorso tra la scadenza dell’ultima rata e il giorno del rogito.

Il calcolo dei dietimi giornalieri si effettua con la semplice formula:


Debito residuo x Tasso % annuo / 36500

ESEMPIO: se dopo l’ultima rata il debito residuo era di 92.300 Euro ed il tasso attuale del mutuo è pari al 5% il calcolo sarà: 92.300 (debito residuo) x 5 (Tasso % annuo) / 36500 = 12,64 Euro (dietimo giornaliero).

Se dalla scadenza dell’ultima rata pagata fino al giorno dell’atto notarile sono trascorsi 26 giorni, il venditore dovrà riconoscere all’acquirente 12,64 (dietimo) x 26 (giorni) = 328,64 Euro, a titolo di interessi già maturati.

Dal saldo prezzo andranno perciò detratti 92.300 (debito residuo) + 328,64 (rateo interessi) = 92.628,64 Euro.

 

Infine una considerazione sulla procedura. La maggior parte delle banche non accetta passivamente di accollare il mutuo all’acquirente in base ad una semplice notifica, come avveniva in passato. Viene invece richiesto di processare una domanda inoltrata dal nuovo acquirente, dotata di tutta la consueta documentazione anagrafica e reddituale.

L’analisi verrà quindi effettuata nello stesso modo in cui la si condurrebbe nel caso della concessione di un nuovo mutuo.
Qualora la vendita dell’immobile avvenga senza che la banca abbia rilasciato il proprio benestare all’accollo, il contratto di mutuo resterà a tutti gli effetti intestato al venditore.
Ciò indipendentemente dal cambio di intestazione dell’immobile, che apparterà ad altri ma continuerà tuttavia a garantire il debito in virtù dell’ipoteca iscritta. Quindi è soprattutto nel vostro interesse che vada tutto per il verso giusto. Se il mutuo restasse intestato al venditore e lo stesso decidesse di non pagare più…voi vi ritrovereste con una casa su cui insiste un’ipoteca.