Riqualificazione energetica: quanto si risparmia con le detrazioni

Con la circolare 29/2013 il fisco italiano ha offerto un riepilogo della questione riqualificazione energetica e detrazioni. Nero su bianco, ora, limiti di spesa e percentuali.

Riqualificazioni energetiche

L’aliquota della detrazione è fissata al 65%, anziché il tradizionale 55, per i lavori di riqualificazione energetica che verranno avviati entro il 31 dicembre 2013. E’ prevista una proroga, che vale fino al 30 giugno 2014, ma solo per i lavori che interessano parti comuni e i condomini. Il limite di spesa è di 100.000 euro. Il beneficio è ottenuto indifferentemente dal tipo di impianto che si sceglie di installare, conta unicamente il risultato finale: il risparmio di energia.

Lavori a coperture

21 ottobre Vivere da solo e risparmiare sulle bolletteVale lo stesso discorso delle riqualificazioni energetiche. L’unica differenze è che il tetto di spesa, in questa fattispecie, è fissato a 60.000 euro. Per lavoro a copertura si intende, appunto, qualsiasi intervento su infissi, pavimenti etc. 30.000 euro è invece il limite di spesa per la sostituzione dei riscaldamenti con le caldaie a condensazione o con impianti ad alta efficienza.

Recupero patrimonio edilizio

L’aliquota della detrazione, in questo caso, è stabilita al 50%. Il limite di spesa, qui, è di 96.000 euro, oltre il 33% in più rispetto al passato. Per recupero del patrimonio edilizio si intende il recupero propriamente detto, ossia le pratiche finalizzare al rifacimento delle porzioni di edificio danneggiate,ma anche le pratiche di conservazione di interi frabbricati. Rientrano, inoltre, gli interventi di manutenzione sia straordinaria che ordinaria.

Come si fa a provare la data di avvio dei lavori? E’ proprio questa la descriminante per usufruire delle detrazioni. E’ sufficiente possedere e presentare le abilitazioni amministrative piuttostoche una copia delle comunicazioni – richieste al legistaltore – che facciano luce sul tipo di lavoro da realizzare. Se nessun titolo è previsto, una soluzione è comunque possibile: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà