Prestazione energetica: l’attestato è obbligatorio per vendite e affitti

Il Decreto del Fare, tra le altre cose, stabilisce anche l’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica per tutti gli atti di alienazione – quindi per vendite e cessioni a titolo gratuito – e anche, in certi casi, per gli affitti. In particolare, il documento va rilasciato se si stipula un nuovo contratto. Ciò vale anche per il leasing immobiliare e per l’affitto d’azienda.

L’attestato, che tecnicamente viene identificato con la sigla Ape (attestato di prestazione energetica), deve essere allegato con il contratto di vendita.

richiedere mutuoSecondo il Consiglio Nazionale del Notariato, il primo a farsi carico dell’interpretazione della nuova norma, la mancata allegazione dell’Ape va considerato come motivo di nullità del contratto. La segnalazione può essere inoltrata da qualsiasi soggetti, anche terzo rispetto alla transazione, sicché si intuisce quanto l’istituto dell’attestato di prestazione energetica incida sul settore immobiliare.

La norma stabilisce anche gli immobili che sono esenti dall’obbligatorietà. Ecco una lista esaustiva:

I fabbricati isolati che non superino i 50 metri quadrati di superficie.

I fabbricati industriali e artigianali a patto che il raggiungimento di alte temperature sia necessario per il processo produttivo.

I fabbricati agricoli non residenziali

Gli edifici “di supporto” come cantine, parchegghi multipiano, strutture di sicurezza negli impianti sportivi

Gli edifici che non “accolgono” persone ma animale e cose, come garages, magazini, stalle.

I luoghi di culto

I fabbricati “al grezzo” (cioe quelli con il solo scheletro, senza le pareti verticali esterne

I fabbricati “al rustico”, quindi senza alcuna rifinitura.

Gli edifici “marginali” ossia quelli che, di per sé, non comportano consumo di energia (es. i portici).

Gli edifici dichiarati inagibili

I manufatti artistici e le piscine.