Sospensione mutui: il termine scade il 31 marzo

Ancora venti giorni di tempo per richiedere la sospensione del proprio mutuo, che, come ricordiamo, è stata prorogata dall’ Abi e le 13 Associazioni di consumatori, fino al 31 marzo prossimo.

Gli eventi in base ai quali può essere richiesta la sospensione devono essersi verificati entro il 28 febbraio 2013 e ne potranno usufruire soltanto le famiglie che non abbiano presentato la medesima domanda in passato.

Rammentiamo brevemente quali sono gli eventi che consentono di accedere per 18 mesi alla sospensione del mutuo:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sospensione del lavoro o riduzione dell’ orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

morte o sopraggiunta non autosufficienza.

Saranno prese in considerazione anche le richieste di soggetti che presentano un ritardo nei pagamenti delle rate non oltre i 90 giorni e prima di inviarle, è importante verificare che la propria banca abbia aderito a tale iniziativa.

I requisiti per sospendere il mutuo sono i seguenti:

avere in corso un mutuo stipulato per l’ acquisto di prima casa e per un importo fino a 150 mila euro;

reddito imponibile lordo non superiore a 40 mila euro.

Due sono le modalità previste per procedere alla sospensione:

solo della quota capitale;

sospensione integrale della rata con applicazione del tasso contrattuale al debito residuo.

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