Cancellazione Crif:ecco cosa prevede il Decreto Sviluppo

Una notizia che sicuramente farà piacere a quanti, purtroppo, si sono visti segnalare nelle Banche dati e, fra queste, Crif, perchè non in regola con i pagamenti delle rate di finanziamento e utile per rilanciare l’economia del Paese.

In realtà la modifica alla normativa (Legge n.106/2011 art.8/bis) riguardante i termini per la conservazione delle informazioni negative tenute dalle Centrali Rischio italiane, sia pubbliche (centrale rischi Bankitalia) che private (Crif, Cerved,etc.), è già entrata in vigore nel luglio dello scorso anno, ma finora mai messa in rilievo come si sarebbe dovuto fare.

L’articolo 8-bis prevede che, in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni riguardanti i ritardi di pagamento delle rate da parte di persone fisiche o giuridiche ed inserite nelle suddette banche dati, devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’Istituto creditore che ha ricevuto detto pagamento.

Quest’ultimo è tenuto, inoltre, a procedere alla richiesta di estinzione non oltre i 7 giorni dall’avvenuto pagamento.

Nello specifico, le segnalazioni già registrate, se riguardano il mancato pagamento di un numero di rate inferiori a 6 o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro 15 giorni dalla data in cui è entrata in vigore la Legge di conversione del Decreto Sviluppo.

Alla luce di tale normativa, le banche devono necessariamente, entro 5 giorni dal pagamento, comunicare a SIC di procedere alle dovute cancellazioni in seguito alla regolarizzazione dei relativi pagamenti.

Infine, già dallo scorso luglio 2011, non sono più a disposizione i dati sui cosiddetti cattivi pagatori, che hanno rate insolute fino a 3 mesi e relativi al periodo precedente il 13.07.2011.