Rinegoziazione del mutuo

Rinegoziare il mutuo permette di cambiare le condizioni contrattuali siglate al momento dell’apertura del prestito, tutto ciò fatto tramite un accordo tra banca e mutuatario. Normalmente la banca favorisce il cliente che è impossibilitato a ripagare il finanziamento per far si che questo non venga meno al pagamento ed al fine di evitare la surroga.

Dopo l’accordo Abi-Tremonti, anche la rinegoziazione è divenuta una pratica obbligatoria che la banca deve concedere al cliente. Infatti, secondo l’accordo, per i mutuatari che avranno Isee sino a 35000 euro e per i debitori in regola con le rate del finanziamento, fino al 31 dicembre 2012 sarà possibile rinegoziare i mutui, a condizione che la somma accordata in origine non superi i 200 mila euro e che il prestito sia stato concesso per l’acquisto  o la ristrutturazione di un’abitazione e che la rata ed il tasso siano variabili.

La rinegoziazione del mutuo è completamente gratuita perché si tratta solo di modificare il contratto interno al muto. Inoltre con la rinegoziazione è possibile modificare il tasso, la durata del mutuo e lo spread. Esiste poi la rinegoziazione con la rata calmierata. Si tratta di una pratica particolare decisa a partire dal 2009 a causa degli aumenti dei costi di sostenimento del mutuo a chi non poteva più chiedere la rinegoziazione poiché era già in ritardo coi pagamenti. Con questa pratica veniva effettuata una riduzione delle rate e la modifica del tasso da variabile a fisso. Con la rata ridotta si arrivava ad un risparmio mensile di oltre 100 euro, che però erano addebitati su un conto accessorio su cui maturavano gli interessi a tasso fisso pari all’IRS a dieci anni, maggiorato di uno spread fino a 0.5%. Il rimborso di questo costo inizierà subito dopo l’estinzione del mutuo. Se i tassi dovessero ridursi, il conto accessorio potrebbe anche annullarsi.

Con la rinegoziazione prevista dal piano incentivi, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, si passerà ad un tasso fisso calmierato. Si dovrà calcolare, infatti, il tasso non superiore a quello che si ottiene in base al minore tra l’Irs in euro a 10 anni e l’Irs in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’Irs per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo. Oltre al beneficio sul tasso, debitore e banca potranno anche allungare il periodo di rimborso del mutuo al massimo per ulteriori cinque anni, sempre che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.