Imu: edifici di interesse storico artistico, niente sconto

Nessuno sconto Imu per gli immobili di interesse storico artistico, in quanto il testo del DL 201/2011 (Manovra Monti), convertito con L. 214/11, non fa nessun richiamo all’agevolazione contenuta nella disciplina ICI per tali fabbricati.
Se ai fini Ici, infatti, tali immobili godevano di agevolazioni in termini di riduzione dell’imposta da versare grazie all’applicazione di una rendita ridotta, nella nuova IMU non vi è alcun riferimento a tale beneficio, richiamando la norma unicamente le regole dell’art.5 D.Lgs. 504/92 (Decreto Ici) ai fini della determinazione della base imponibile.
Chiarimenti in merito sono attesi da parte degli organi istituzionali.

Determinazione base imponibile ai fini ICI: la disciplina dell’Ici, contenuta nel D.Lgs. 504/92 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1993, considerava i fabbricati storici o artistici alla stessa stregua degli altri fabbricati, senza quindi prevedere alcuna agevolazione. Detti beni “vincolati”, infatti, rientravano in tutte le definizioni soggettive e oggettive per l’applicabilità dell’Ici, a eccezione dei fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR 601/73 (articolo 7, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 504/92): musei, biblioteche, archivi e cineteche.
In sostanza, i fabbricati storici o artistici ai fini Ici rispettavano:
– il “presupposto dell’imposta”, concernente il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quindi quelli strumentali;
– il concetto di “fabbricato”, secondo cui è tale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano;
– la base imponibile, determinata applicando il moltiplicatore 100 all’importo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Solo in seguito il legislatore decise che i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del l’art. 3 della L. 1089/39 (ora articolo 10 del D. Lgs. 42/2004) meritavano un trattamento di favore e con l’art. 2, c. 5, del DL 16/93 aveva chiarito che per essi la base imponibile Ici è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato il moltiplicatore 100 (anche se l’immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10 o C/1, o nei gruppi catastali B e D).
Con sentenze 345 e 346 del 28 novembre 2003 la Corte costituzionale ha esteso il trattamento agevolato ai fabbricati storici o artistici posseduti da enti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, anche se concessi in locazione.

Determinazione base imponibile ai fini IMU: la disciplina IMU, non richiamando l’articolo del Decreto Ici relativo, non prevede la permanenza di tale agevolazione.
Al riguardo, infatti, né la disciplina contenuta nell’articolo 13 del DL 201/2011 né quella di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Decreto sul federalismo municipale) dispongono il trattamento di favore per i fabbricati storici o artistici.
Un dubbio permane, però, se si evidenzia che il comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, nel confermare le fattispecie esonerative previste in tema di Ici dall’art. 7 del Decreto Ici, contempla però solo i fabbricati destinati a usi culturali. Cosa ben diversa dalla definizione di “immobili storico-artistici”. Dei chiarimenti in merito sono più che mai opportuni.
Al momento tuttavia rimangono senza agevolazioni quegli immobili la cui manutenzione, anche per effetto dei vincoli, è estremamente onerosa. Un ripensamento potrebbe essere fatto considerando da un lato il dettato costituzionale che all’art. 9 afferma che lo Stato deve tutelare il proprio paesaggio e “patrimonio storico e artistico”, e dall’altro che l’aumento del relativo moltiplicatore, passato da 100 (per l’Ici) a 160 (per l’Imu) graverà già in maniera consistente su tali immobili.

AutoreCarla De Luca