Acconti e caparre

 

E’ molto importante che l’aspetto della caparra sia ben chiarito, perché le cose possono cambiare di parecchio a seconda di come viene chiamato il denaro che l’acquirente consegna al venditore al momento del compromesso.

Acconto è la somma data dall’acquirente al venditore al compromesso come anticipazione del prezzo, e va restituita se la compravendita non si realizza.

Caparra confirmatoria è l’ipotesi più frequente ed è prevista dall’art. 1385 del codice civile. Consiste in una somma che se il contratto ha normale esecuzione viene imputata al prezzo dovuto dall’acquirente. Qualora l’acquirente recedesse dall’affare, perderebbe la cifra versata; se a revocare l’impegno fosse il venditore, questi dovrà rimborsare all’acquirente il doppio della somma in questione. Quando sul compromesso si parla di caparra, senza definirne la tipologia, ci si riferisce sempre a quella confirmatoria. In generale, la parte danneggiata potrà chiedere la risoluzione del contratto e la liquidazione del maggior danno o l’esecuzione del contratto (art. 2931-2 del codice civile).

Caparra penitenziale è l’alternativa alla caparra confirmatoria ed è regolata dall’art. 1386 del codice civile. Le parti possono stabilire che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo. Questa somma è appunto la caparra penitenziale. La parte adempiente non può richiedere né il maggior danno né l’esecuzione del contratto.

Nel compromesso si possono comunque fare apporre tutte le modifiche e le clausole che si ritengono opportune: non c’è alcun problema perché il compromesso è un atto privato, una semplice promessa di vendita. Non vanno lasciate in ogni caso righe in bianco sopra la firma o all’interno dell’atto.

ia di caparra, occorre comunicarlo in modo esplicito al momento della stipula del compromesso.